Decreto MIT 21 dicembre 2017

 

Omologazioni ed imballaggi nel trasporto internazionale di merci pericolose

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  21 dicembre 2017 

Struttura del decreto:
Art. 1. Definizioni ed acronimi
Art. 2. Approvazione imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi
Art. 3. Approvazione cisterne mobili e contenitori per gas a elementi multipli (CGEM)
Art. 4. Rilascio, rinnovo e vigilanza sugli organismi autorizzati/riconosciuti
Art. 5. Approvazione delle apparecchiature a pressione (con e senza marcatura «UN»)
Art. 6. Approvazione organismi ed esperti per attività previste da RID/ADR/ADN ed IMDG CODE
Allegato I
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Art. 1. Definizioni ed acronimi

1. ADR: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni;

2. RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;

3. ADN: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modificazioni;

4. Codice IMDG: codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose, adottato dall’Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965;

5. Convenzione CSC: Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua esecuzione;

6. In tutti i casi in cui nel presente decreto si fa riferimento all’autorità competente, per tale si deve intendere il Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale (nell’articolato che segue denominato «Dipartimento») per la normativa prevista dagli accordi ADR/RID/ADN e il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera (nell’articolato che segue denominato «Comando generale») per la normativa prevista dal Codice IMDG.

Art. 2. Approvazione imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 dell’ADR/RID/ ADN e dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 del Codice IMDG.

1. Gli organismi autorizzati dal Comando generale ed operanti ai sensi dell’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, in materia di approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi, di cui ai capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 del Codice IMDG, previa specifica istanza presentata alla Commissione prevista dall’art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 provvedono anche all’approvazione ed all’effettuazione delle prove di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi, sia nuovi che ricondizionati, che recano la marcatura UN secondo le previsioni dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 dell’ADR, del RID e dell’ADN e le ulteriori disposizioni impartite dal Dipartimento.

2. Gli organismi riconosciuti dal Dipartimento in base al comma 1 del presente articolo devono inviare alla Commissione prevista dall’art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione delle attività svolte nell’anno precedente.

3. I Centri Prova Autoveicoli (CPA) e gli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) del Dipartimento secondo le competenze loro attribuite, provvedono all’approvazione ed all’effettuazione delle prove secondo le previsioni dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 del Codice IMDG e le ulteriori disposizioni impartite dal Comando generale, di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi, sia nuovi che ricondizionati, che recano la marcatura UN.

4. I Centri Prova Autoveicoli (CPA) e gli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) del Dipartimento trasmettono copia delle certificazioni emesse al Comando generale.

5. Il Dipartimento invia annualmente al Comando generale un elenco dei Centri Prova Autoveicoli (CPA) e degli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) che effettuano le attività di cui al presente articolo.

Art. 3. Approvazione cisterne mobili e contenitori per gas a elementi multipli (CGEM) del capitolo 6.7 dell’ADR/RID/ADN e del capitolo 6.7 del Codice IMDG.

1. Gli organismi appartenenti alla International Association of Classification Societies (IACS), ovvero autorizzati dal Comando generale ai sensi dell’art. 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134 in materia di approvazione e mantenimento in servizio delle cisterne mobili e dei contenitori per gas a elementi multipli (CGEM) e dei loro accessori secondo quanto previsto dal capitolo 6.7 del Codice IMDG, previa specifica istanza presentata alla Commissione prevista dall’art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 provvedono anche all’approvazione e mantenimento in servizio delle cisterne mobili e dei contenitori per gas a elementi multipli (CGEM) e dei loro accessori secondo quanto previsto dal capitolo 6.7 dell’ADR/RID/ADN.

2. Gli organismi riconosciuti dal Dipartimento in base al comma 1 del presente articolo devono inviare alla Commissione prevista dall’art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione delle attività svolte nell’anno precedente.

3. I Centri Prova Autoveicoli (CPA) e gli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) del Dipartimento secondo le competenze loro attribuite, provvedono all’approvazione e al mantenimento in servizio delle cisterne mobili e dei contenitori per gas a elementi multipli (CGEM) e dei loro accessori secondo quanto previsto dal capitolo 6.7 del Codice IMDG e le ulteriori disposizioni impartite dal Comando generale.

4. I Centri Prova Autoveicoli (CPA) e gli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) del Dipartimento trasmettono copia delle certificazioni emesse al Comando generale.

5. Il Dipartimento invia annualmente al Comando generale un elenco dei Centri Prova Autoveicoli (CPA) e degli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) che effettuano le attività di cui al presente articolo.

Art. 4. Rilascio, rinnovo e vigilanza sugli organismi autorizzati/riconosciuti

1. Nelle more della revisione della normativa di settore, le Autorità competenti continuano ad effettuare, per gli organismi autorizzati/riconosciuti di cui ai precedenti articoli, le attività di rilascio e rinnovo delle relative autorizzazioni, nonché la vigilanza sugli stessi, ciascuna comunicando all’altra il calendario delle attività per l’eventuale attività congiunta.

2. Le disposizioni di dettaglio per lo svolgimento delle citate attività di rilascio, rinnovo e vigilanza, sono disciplinate con decreti dipartimentali/dirigenziali, da parte delle Autorità competenti, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze attribuite dalle vigenti norme.

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GU n.12 del 16-01-2018

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ADR

ADR è l’accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, acronimo di “Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”. L'Accordo è stato sottoscritto a Ginevra il 30 settembre 1957 sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, ed è entrato in vigore il 29 gennaio 1968. Con il D.Lgs. 40/2000 (GU n. 52 del 03.03.2000) è stata istituita la figura del Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (Consulente ADR). Il D.Lgs. 40/2000 è stato poi abrogato dal D.Lgs. 35/2010.


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