ADR 2019 Esenzione parziale 1.1.3.6: La quantità totale calcolata nel DdT




ADR 2019 Esenzione parziale 1.1.3.6: La quantità totale calcolata nel DdT

Dal draft di marzo 2018 dell'ADR 2019, è previsto che nel caso di applicazione del 1.1.3.6, la quantità totale e il valore calcolato delle merci pericolose per ciascuna categoria di trasporto devono essere indicate nel documento di trasporto conformemente ai punti 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4.

In Certifico ADR è già presente la funzione di Calcolo dell'esenzione parziale ADR con Report, vedi un esempio di Report Calcolo esenzione in allegato che può essere allegata al DdT.

Fonte: ADR 2019

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Amendments to annexes A and B of ADR
 2019

NOTE 1: (NEW)
In the case of intended application of 1.1.3.6, the total quantity and the calculated value of dangerous goods for each transport categoryshall be indicated in the transport document in accordance with 1.1.3.6.3 and 1.1.3.6.4.

NOTE 1: (CURRENTLY)

In the case of intended application of 1.1.3.6, the total quantity of dangerous goods for each transport category shall be indicated in the transport document in accordance with 1.1.3.6.3

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1.1.3.6. Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto

1.3.6.4.
Quando merci pericolose appartenenti a categorie di trasporto differenti sono trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma:

- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 moltiplicata per "50",
- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 citati nella NOTA "a" della tabella dell'1.1.3.6.3 moltiplicata per "20",
- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 2 moltiplicata per "3", e
- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 3,

non deve superare "1000"

(a) Per i nn. ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 e 1017, la quantità massima totale per unità di trasporto è di 50 kg.
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ADR

ADR è l’accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, acronimo di “Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”. L'Accordo è stato sottoscritto a Ginevra il 30 settembre 1957 sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, ed è entrato in vigore il 29 gennaio 1968. Con il D.Lgs. 40/2000 (GU n. 52 del 03.03.2000) è stata istituita la figura del Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (Consulente ADR). Il D.Lgs. 40/2000 è stato poi abrogato dal D.Lgs. 35/2010.


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