Documento di trasporto ADR: la dicitura corretta

Documento di trasporto ADR: la dicitura corretta

In Certifico ADR è presente una apposita funzione che genera l'informazione da riportare sul ddT ADR relativamente A quanto previsto dall'ADR, tale informazione può anche essere riportata nella pagina P.0 della Tremcards.

5.4.1 Documento di trasporto per merci pericolose e informazioni relative

A. Materia ADR
La dicitura nel ddt è strutturata con la seguente sequenza generale in relazione alle colonne della Tab 3.2 ADR:

Numero ONU
[col. 1]
Denominazione ufficiale
[col. 2]
Etichette
[Col. 5]
Gruppo Imballaggio
[col. 4]
Cod. restrizione galleria
[col. 15]
Altre diciture

UN 1098 Alcool allilico 6,1 (3) I (C/D) es: Pericoloso
per l'ambiente

Es: 
UN 1098 Alcool allilico 6,1 (3), G.I. I, (C/D)

Note:
1.
Valido tutte le classi tranne 1 e 7 (esplosivi e radioattivi)

2. Se presenti più di 2 etichette, la stringa diventa (ad esempio ONU 2901, etichette 2.3, 5.1, 8, la prima deve essere fuori parentesi e le altre due in parentesi, divise da virgola)

UN 2901 Cloruro di bromo 2.3 (5.1, 8), (C/D)

3. Se presente la disposizione speziale 274 [colonna 6], occorre un campo libero dove inserire il “nome tecnico” tra parentesi dopo la “descrizione “:

UN 2920 Liquido infiammabile n.a.s. (toluene e benzina) 8 (3), G.I. II, (C/D)

4. Quando una materia appartenente ad una delle classi da 1 a 9 soddisfa i criteri di classificazione del 2.2.9.1.10, il documento di trasporto deve riportare l’iscrizione aggiuntiva di “PERICOLOSO PER L’AMBIENTE”. Questa indicazione aggiuntiva non si applica ai numeri ONU 3077 e 3082 o alle eccezioni elencate al 5.2.1.8.1.

UN 2920 Liquido infiammabile n.a.s. (toluene e benzina) 8 (3), G.I. II, (C/D), PERICOLOSO PER L’AMBIENTE

B. Rifiuto ADR
La dicitura nel ddt è la medesima di quella riportata per una materia, va solo inserita la dicitura “Rifiuto” tra ONU e Descrizione:

Es.
UN 2920 Rifiuto Liquido infiammabile n.a.s. (toluene e benzina) 8 (3), G.I. II, (C/D)

Note 
1. Se viene applicata la disposizione per i rifiuti stabilita al 2.1.3.5.5, si deve aggiungere all'appropriata designazione ufficiale ADR la seguente dicitura: "RIFIUTO CONFORME AL 2.1.3.5.5"

es. UN 3264, LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, INORGANICO, N.A.S. , 8, II, (E), RIFIUTO CONFORME AL 2.1.3.5.5

2.1.3.5 
Le materie non nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, aventi più caratteristiche di pericolo, e le soluzioni o miscele che soddisfano i criteri di classificazione dell’ADR contenenti più materie pericolose, devono essere classificate in una rubrica collettiva (vedere 2.1.2.5) e con un gruppo di imballaggio della classe pertinente, conformemente alle loro caratteristiche di pericolo.
Questa classificazione conforme alle caratteristiche di pericolo deve essere effettuata nel seguente modo:

2.1.3.5.1
Le caratteristiche fisiche e chimiche e le proprietà fisiologiche devono essere determinate mediante misura o calcolo e la materia, soluzione o miscela deve essere classificata secondo i criteri enunciati nella sottosezione 2.2.x.1 delle diverse classi.

2.1.3.5.2
Se questa determinazione non è possibile senza costi o prestazioni sproporzionati (per esempio per alcuni rifiuti), la materia, soluzione o miscela deve essere classificata nella classe del componente che presenta il pericolo preponderante.

2.1.3.5.3 
Se le caratteristiche di pericolo della materia, soluzione o miscela rientrano in più classi o gruppi di materie qui sotto indicate, la materia, soluzione o miscela deve essere classificata nella classe o nel gruppo di materie corrispondente al pericolo preponderante nel seguente ordine di precedenza:

  1. Materiali della classe 7 (salvo i materiali radioattivi in colli esenti, per i quali si applica la disposizione speciale 290 del capitolo 3.3, eccetto per il N° ONU 3507 ESAFLUORURO DI URANIO, MATERIALE RADIOATTIVO, COLLI ESENTI,nel qual caso le altre proprietà pericolose devono essere considerate come preponderanti );
  2. Materie della classe 1;
  3. Materie della classe 2;
  4. Esplosivi liquidi desensibilizzati della classe 3;
  5. Materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati della classe 4.1;
  6. Materie piroforiche della classe 4.2;
  7. Materie della classe 5.2;
  8. Materie della Classe 6.1 che soddisfano i criteri di tossicità per inalazione del gruppo di imballaggio I [le materie che soddisfano i criteri di classificazione della classe 8 e che presentano una tossicità alla inalazione di polveri fini e nebbie (CL50) corrispondente al gruppo di imballaggio I, ma la cui tossicità all'ingestione o all'assorbimento cutaneo corrisponda solo al gruppo di imballaggio III o che presentano un grado di tossicità ancor minore devono essere assegnate alla classe 8];
  9. Materie infettanti della classe 6.2.

2.1.3.5.4
Se le caratteristiche di pericolo della materia rientrano in più classi o gruppi di materie non citati al 2.1.3.5.3 qui sopra, la materia deve essere classificata secondo la stessa procedura, ma la classe pertinente deve essere scelta in funzione della tabella di preponderanza dei pericoli del 2.1.3.10.

2.1.3.5.5
Qualora la merce da trasportare costituisca un rifiuto la cui composizione precisa non sia nota, la sua assegnazione ad un numero ONU, nonché ad un gruppo d’imballaggio, conformemente a quanto stabilito al 2.1.3.5.2, può essere basata sulle conoscenze da parte dello speditore del rifiuto stesso, compresi tutti i dati tecnici e di sicurezza disponibili, così come richiesto dalla legislazione in vigore riguardante la sicurezza e l’ambiente (Direttiva 2006/12/CE).

In caso di dubbio, deve essere adottato il grado di pericolo più elevato.

Tuttavia, qualora sulla base delle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà fisiche e chimiche dei componenti identificati, sia possibile dimostrare che le proprietà del rifiuto non corrispondono alle proprietà del gruppo d’imballaggio I, tale rifiuto può essere classificato, in assenza di altre informazioni, sotto la rubrica n.a.s. più appropriata del gruppo d’imballaggio II.
Tuttavia, se è noto che il rifiuto presenta soltanto caratteristiche di pericolosità per l’ambiente, può essere assegnato ai N° ONU 3077 o 3082, gruppo di imballaggio III.

Tale procedura non può essere applicata per i rifiuti contenenti le materie di cui al 2.1.3.5.3, le materie appartenenti alla Classe 4.3, le materie del caso menzionato al 2.1.3.7 o le merci che non sono ammesse al trasporto secondo quanto prescritto al 2.2.x.2.

Per altre informazioni supplementari vedere: ADR 5.4.1. Documento di trasporto per le merci pericolose e informazioni relative

5.4.1.1 Informazioni generali che devono figurare nel documento di trasporto

5.4.1.1.1 Il o i documenti di trasporto devono contenere le seguenti informazioni per ogni materia od oggetto pericoloso presentato al trasporto:
a) il numero ONU preceduto dalle lettere “UN”;

b) la designazione ufficiale di trasporto, completata, se del caso (vedere 3.1.2.8.1) dal nome tecnico tra parentesi (vedere 3.1.2.8.1.1), determinata conformemente al 3.1.2;

c)
i. Per le materie e oggetti della classe 1: il codice di classificazione riportato nella colonna (3b) della Tabella A del capitolo 3.2. Se nella colonna (5) della Tabella A del capitolo 3.2 figurano dei numeri di modelli di etichette diversi da quelli dei modelli 1, 1.4, 1.5 e 1.6, questi numeri del modello di etichette devono seguire tra parentesi il codice di classificazione;

ii. Per i materiali radioattivi della classe 7, il numero della classe, vale a dire “7”.

NOTA.
Per un materiale radioattivo con rischio sussidiario, vedere anche la disposizione speciale 172 al capitolo 3.3.

iii. per le pile al litio dei nn. ONU 3090, 3091, 3480 e 3481: il numero della classe, ovvero "9"; (ADR 2017)

iv. Per le altre (ADR 2017) materie e oggetti delle altre classi: i numeri di modelli di etichette che figurano nella colonna (5) della Tabella A del capitolo 3.2 o applicabili secondo una disposizione speciale di cui alla Colonna (6).
Nel caso di più numeri di modelli, i numeri che seguono il primo devono essere indicati tra parentesi;
Per le materie e oggetti per i quali non è indicato nessun modello di etichetta nella colonna (5) della Tabella A del capitolo 3.2, si deve indicare al suo posto la loro classe secondo la colonna (3a).

d) se del caso, il gruppo di imballaggio attribuito alla materia, che può essere preceduto dalle lettere “PG” (per esempio “PG II”), o le iniziali corrispondenti alle parole “Gruppo di Imballaggio” nelle lingue utilizzate conformemente al 5.4.1.4.1;

NOTA.
Per un materiale radioattivo della classe 7 con rischio sussidiario, vedere il sottoparagrafo d) della disposizione speciale 172 al capitolo 3.3.

e) il numero e la descrizione dei colli, se applicabile. I codici di imballaggio ONU possono essere utilizzati soltanto per integrare la descrizione del tipo di imballaggio (ad esempio una cassa (4G));

NOTA:
Non è richiesta l’indicazione del numero, tipo e capacità di ogni imballaggio interno nell’imballaggio esterno di un imballaggio combinato.

f) la quantità totale di ogni merce pericolosa caratterizzata da un diverso numero ONU, designazione ufficiale di trasporto o, se applicabile, gruppo di imballaggio (espressa in volume o in massa lorda, o in massa netta come appropriato)

NOTA 1:
Nel caso in cui si applichi il 1.1.3.6, la quantità totale di merci pericolose di ogni categoria di trasporto deve essere indicata nel documento di trasporto conformemente al 1.1.3.6.3.

NOTA 2:
Per materie pericolose contenute in macchinari o equipaggiamenti specificati in questo Allegato, la quantità indicata corrisponde alla quantità totale di merci pericolose in essi contenute, espressa in chilogrammi o litri a seconda dei casi.

g) il nome e l'indirizzo dello speditore;

h) il nome e l'indirizzo del o dei destinatari. Con l'accordo delle autorità competenti dei paesi interessati dal trasporto, quando le merci pericolose sono trasportate per essere consegnate a destinatari multipli che non possono essere identificati all'inizio del trasporto, i termini "Consegna - Vendita" possono essere indicati in sostituzione;

Segue in allegato
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ADR

ADR è l’accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, acronimo di “Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”. L'Accordo è stato sottoscritto a Ginevra il 30 settembre 1957 sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, ed è entrato in vigore il 29 gennaio 1968. Con il D.Lgs. 40/2000 (GU n. 52 del 03.03.2000) è stata istituita la figura del Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (Consulente ADR). Il D.Lgs. 40/2000 è stato poi abrogato dal D.Lgs. 35/2010.


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