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ADR 2025 | Definizioni (sezione 1.2.1)

ADR 2025 | Definizioni (sezione 1.2.1)

Il Capitolo 1.2 dell’ADR è relativo alle definizioni, unità di misura e abbreviazioni. Di seguito estratto sezione 1.2.1. “Definizioni” ADR 2025.

In azzurro aggiornamento ADR 2025

***

Capitolo 1.2 - Definizioni, unità di misura e abbreviazioni

1.2.1. Definizioni

NOTA: In questa sezione, figurano tutte le definizioni d'ordine generale o specifico.

Nell'ADR s'intende per:

[...omissis]

M

Manuale delle prove e dei criteri l’ottava edizione revisionata del “Manuale delle prove e dei criteri” pubblicato dall’organizzazione delle Nazioni Unite (ST/SG/AC.10/11/Rev.8);

[°] Manutenzione ordinaria di un GIR flessibile, l'esecuzione di operazioni ordinarie su di un GIR flessibile in materiale plastico o in materiale tessile, quali:

a) pulizia; o
b) sostituzione di elementi non facenti parte integrante del GIR, quali rivestimenti e chiusure, con elementi conformi alle specifiche d'origine del fabbricante;

a condizione che queste operazioni non compromettano la funzione di contenimento del GIR flessibile né la sua conformità al prototipo;

[°] Manutenzione ordinaria di un GIR rigido, l'esecuzione di operazioni ordinarie su di un GIR metallico, un GIR in plastica rigida o un GIR composito, quali:

a) pulizia;
b) rimozione, reistallazione o sostituzione delle chiusure sui corpi (comprese le relative guarnizioni), o dell'equipaggiamento di servizio, in conformità alle specifiche originali del fabbricante, a condizione che sia verificata la tenuta del GIR; o
c) il ripristino dell'equipaggiamento di struttura non avente direttamente una funzione di contenimento di una merce pericolosa o di mantenimento di una pressione di svuotamento, in modo tale che il GIR sia nuovamente conforme al prototipo approvato (riparazione delle maniglie o degli attacchi di sollevamento, ad esempio), a condizione che la funzione di contenimento del GIR non sia compromessa;

Massa di un collo, salvo indicazione contraria, la massa lorda del collo. La massa dei contenitori e delle cisterne utilizzati per il trasporto delle merci non è compresa nelle masse lorde;

Massa lorda massima ammissibile:

a) (per i GIR), la somma della massa del GIR e di tutto l'equipaggiamento di servizio o di struttura e della massa netta massima;
b) (per le cisterne), la tara della cisterna e il carico massimo autorizzato per il trasporto;

NOTA: Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 6.7.

Massa netta di materie esplosive, la massa totale delle materie esplosive, senza imballaggi, rivestimenti, ecc. (I termini "quantità netta di materie esplosive", "contenuto netto di materie esplosive", "peso netto di materie esplosive" o "massa netta in chilogrammi dei contenuti di materie esplosive" sono spesso utilizzati nello stesso senso);

Massa netta massima, la massa netta massima del contenuto di un imballaggio unico o massa combinata massima degli imballaggi interni e del loro contenuto, espressa in chilogrammi;

Materia animale, carcasse animali, parti di corpi animali o alimenti per animali di origine animale;

Materiale plastico riciclatoil materiale recuperato da imballaggi industriali usati o da altro materiale plastico che è stato preselezionato e preparato per essere trasformato in imballaggi nuovi, compresi gli IBC. Le proprietà specifiche del materiale riciclato utilizzato per la produzione di imballaggi nuovi, compresi gli IBC, devono essere garantite e documentate regolarmente nell’ambito di un programma di garanzia della qualità riconosciuto dall'autorità competente. Il programma di garanzia della qualità deve includere una registrazione della corretta preselezione e verifica che ogni lotto di materiale plastico riciclato, che è di composizione omogenea, sia coerente con le specifiche del materiale (indice di fluidità, densità e resistenza alla trazione) del prototipo fabbricato con tale materiale riciclato. Ciò include necessariamente la conoscenza del materiale plastico da cui deriva la plastica riciclata, nonché la conoscenza del precedente uso del materiale plastico, comprese le precedenti materie contenute, se quel precedente uso potrebbe ridurre la capacità degli imballaggi nuovi, compresi gli IBC, prodotti utilizzando quel materiale. Inoltre, il programma di garanzia della qualità del produttore dell’imballaggio o dell’IBC di cui al punto 6.1.1.4 o 6.5.4.1 deve includere l'esecuzione delle prove meccaniche appropriate sul prototipo di cui al 6.1.5 o 6.5.6 per gli imballaggi o gli IBC, fabbricati da ciascun lotto di materiale plastico riciclato. Durante queste prove, la resistenza all’impilamento può essere verificata mediante un’appropriata prova di compressione dinamica, in luogo della prova statica di messa sotto carico.

NOTA: ISO 16103:2005 “Imballaggio - Imballaggi per il trasporto di merci pericolose - Materiale plastico riciclato”, fornisce indicazioni aggiuntive sulle procedure che posso essere seguite per approvare l'uso di materiale plastico riciclato. Queste linee guida sono state sviluppate sulla base dell'esperienza nella produzione di fusti e taniche da materiale plastico riciclato e come tali potrebbe essere necessario adattarlo ad altri tipi di imballaggi, IBC e imballaggi di grandi dimensioni realizzati in materiale plastico riciclato".

Membro dell'equipaggio, un conducente o qualsiasi altra persona che accompagna il conducente per ragioni di sicurezza, di formazione e di gestione;

Merci pericolose, le materie e oggetti il cui trasporto è vietato secondo l'ADR o autorizzato unicamente alle condizioni ivi previste.

Modello, per il trasporto di materiali radioattivi, la descrizione di un materiale fissile esente in virtù del 2.2.7.2.3.5 f) , di un materiale radioattivo sotto forma speciale, di un materiale radioattivo a bassa dispersione, di un collo o di un imballaggio che permetta una completa identificazione dell'oggetto. La descrizione può includere specifiche, disegni costruttivi, relazioni, che dimostrino la conformità ai requisiti normativi, ed altri documenti pertinenti;

Mezzo di trasporto, per il trasporto su strada o per ferrovia, un veicolo o un vagone;

Motore pila a combustibile, un dispositivo utilizzato per il funzionamento di un equipaggiamento, costituito da una pila a combustibile e la sua fornitura di carburante, integrata con la pila a combustibile o separata, e comprendente tutti gli accessori necessari per adempiere la sua funzione.

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Manuale d'Uso di Certifico ADR Manager / 2025

Manuale d'Uso di Certifico ADR Manager / 2025

Luglio 2024 (Ed. 2025)

Il nuovo software Certifico ADR Manager completamente rinnovato, integra, oltre alle funzioni ADR, la gestione degli obblighi del Consulente ADR (D.Lgs. 35/2010):

- Gestione anagrafica Aziende / Operatori / Veicoli / ecc

- Redazione Prassi e procedure Impresa
- Redazione Relazione iniziale
- Redazione Relazione annuale (*)
- Redazione Relazione straordinaria
- Redazione Relazione d'incidente
- Sezione Anagrafica/Eventi/Documenti

La struttura delle Relazioni (predefinita) è ampiamente personalizzabile dall'Utente.

E' possibile:

- Importare e gestire Modelli già strutturati di Prassi, Procedure e Relazioni.
- Effettuare copia/modifica di Modelli già predisposti.
- Archiviare tutti i Documenti redatti

(*) Struttura basata su Modello di USTRA - CH (Ufficio federale delle strade Svizzere)

Le funzioni relative all'ADR:

- Consultazione database di tutte le materie Tabella A ADR;
- Classificazione di un rifiuto pericoloso in materia ADR;
- Compilazione scheda Istruzioni Scritte materia ADR Certifico: 4 pag. ADR + pag. "P0" Certifico;
- Compilazione scheda di Istruzioni Scritte rifiuto ADR Certifico: 4 pag. ADR + pag. "P0" Certifico;
- Calcolo Esenzione 1.1.3.6 con relativo Report;
- Traduzione e stampa delle schede in oltre 40 lingue (servizio online);
- Report Materia ADR;
- Parametro Safety;
- Stampa Etichette 10 x 10 cm;
- Indicazione ADR da riportare nel Ddt/FIR

Esportazione Documenti in formato DOC, PDF.
Esportazione/Importazione Database SQLITE

Aggiornamenti:

- Ed. 2025
- Ed. 2023 
- Ed. 2020

Aggiornamento disponibile in autoupdate direttamente dal software.

Maggiori info

ADR 2025 | Introdotti n. 11 nuovi numeri ONU alla Tabella A

ADR 2025 | Introdotti n. 11 nuovi numeri ONU alla Tabella A

Con L'ADR 2025 in vigore dal 1° Gennaio 2025 sono introdotti n. 11 nuovi numeri ONU alla Tabella A Cap. 3.2. Dettagli a seguire.
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Iniziata la procedura di approvazione ADR 2025 con la comunicazione UNECE / ONU

Come da procedura (Art. 14 paragrafo 1 ADR), il Segretario Generale dell’ONU ha comunicato in data 1° Luglio 2024 con nota C.N.218.2024.TREATIES-XI.B.14 (Depositary Notification), di aver ricevuto dalla Francia (WP.15 Chief Secretary UNECE), il testo degli emendamenti all’ADR che dovranno entrare in vigore il 1° gennaio 2025.

Emendamenti trasmessi:

ECE/TRANS/WP.15/265 Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) - Draft amendments to annexes A and B of ADR
ECE/TRANS/WP.15/265/Corr.1 - Corrections to the list of amendments ECE/TRANS/WP.15/265
ECE/TRANS/WP.15/265/Add.1 - Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum (Reissued)

Se entro tre mesi (entro il 1° ottobre 2024) non vi saranno obiezioni da parte degli Stati contraenti tale testo risulterà definitivamente approvato.

ADR 2025: Draft amendments to annexes A and B | Consolidated list

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Con l'ADR 2025 sono introdotti n. 11 nuovi numeri ONU alla Tabella A Cap. 3.2, in dettaglio:

1 numero ONU Classe 1 Materie e oggetti esplosivi

n. ONU 0514 Fire suppressant dispersing devices (IT Dispositivi a dispersione per l'estinzione degli incendi - FSDD)

1 numero ONU Classe 2 Gas

n. ONU 3553 Disilane (IT Disilano)

1 numero ONU Classe 3 Liquidi infiammabili

n. ONU 3555 Trifluoromethyltetrazole-sodium salt in acetone, with not less than 68 % acetone, by mass (IT sale sodico di trifluorometiltetrazolo in acetone, con almeno il 68 % di acetone, in massa)

1 numero ONU classe 6.1 materie tossiche

n. ONU 3560 Tetramethylammonium hydroxide aqueous solution with not less than 25 % tetramethylammonium hydroxide (IT soluzione acquosa di idrossido di tetrametilammonio con non meno del 25 % di idrossido di tetrametilammonio)

1 numero ONU classe 8 materie corrosive

n. ONU 3554 Gallium contained in manufactured articles (IT Gallio contenuto nei manufatti)

6 numeri ONU classe 9 Materie ed oggetti pericolosi diversi

n. ONU 3551 Sodium ion batteries with organic electrolyte (IT batterie agli ioni di sodio con elettrolita organico)

n. ONU 3552 Sodium ion batteries contained in equipment or sodium ion batteries packed with equipment, with organic electrolyte (IT batterie agli ioni di sodio contenute in apparecchiature o batterie agli ioni di sodio imballate con apparecchiature, con elettrolita organico)

n. ONU 3556 Vehicle, lithium ion battery powered (IT veicolo alimentato a batteria agli ioni di litio)

n. ONU 3557 Vehicle, lithium metal battery powered (IT veicolo alimentato a batteria al litio)

n. ONU 3558 Vehicle, sodium ion battery powered (IT veicolo alimentato a batteria agli ioni di sodio)

n. ONU 3559 Fire suppressant dispersing devices (IT Dispositivi a dispersione per l'estinzione degli incendi - FSDD)

...

Tabella A Capitolo 3.2

[...]

Segue in allegato

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Circolare MIT n. 13921 del 14 maggio 2024

Circolare MIT n. 13921 del 14 maggio 2024

Circolare MIT n. 13921 del 14 maggio 2024 - Commenti e chiarimenti operativi all'applicazione del D.M. 7 agosto 2023, inerente alle condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR.

Chiarimenti a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 7 agosto 2023 che regolamenta l'esenzione della nomina dei consulenti ADR per le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR.

Vedi

ADR 2025: Novità per il trasporto alla rinfusa di rifiuti di amianto

ADR 2025 Novità per il trasporto alla rinfusa di rifiuti contaminati da amianto (ONU 2212 e 2590)

Significative le novità previste dall’ADR 2025 (Vedi draft modifiche approvate in vigore dal 1° Gennaio 2025), per il trasporto alla rinfusa di rifiuti costituiti da oggetti e materiali contaminati da amianto libero di cui:

UN 2212 AMIANTO, AMFIBOLO (AMOSITE, TREMOLITE, ACTINOLITE, ANTHOPHYLLITE, CROCIDOLITE)
UN 2590 AMIANTO, CRISOTILE

[box-info]Report aggiornati ADR 2023 / Certifico ADR Manager

Report materia UN 2212 ADR 2023
Report materia UN 2590 ADR 2023[/box-info]

Tabella A Capitolo 3.2 (in rosso le novità)

Schematizzando:

Fig. 1 - Schema trasporto alla rinfusa materiali rifiuti contaminati da amianto
...

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Commenti ADR 2025: da USTRA (CH)

Commenti ADR 2025: da USTRA (CH) / Commenti modifiche ADR 2025 in IT 

ID 22180 | Update 02.10.2024 / Commenti modifiche ADR 2025 in IT del 20.09.2024

Da USTRA CH, i commenti alle modifiche ADR 2025 (20.03.2024) FR, (20.09.2024) IT.

Confermato il Documento delle modifiche pubblicato a questo link. Il 1° Luglio 2024  Trasmessa la Comunicazione formale delle modifiche da parte dell'ONU, tramite l'UNECE.

In allegato:

1.2 Commento alle modifiche dell'ADR 2025 (in italiano) 20.09.2024
1.2 Modifiche 2025 dell'ADR (in francese) (20.03.2024)
2 Modifiche dell'appendice 1 SDR e relativi commenti (in italiano)

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ADR 2025: Al via la procedura di approvazione con la comunicazione UNECE / ONU

 

ADR 2025: Al via la procedura di approvazione con la comunicazione UNECE / ONU

04.07.2024

Come da procedura (Art. 14 paragrafo 1 ADR), il Segretario Generale dell’ONU ha comunicato in data 1° Luglio 2024 con nota C.N.218.2024.TREATIES-XI.B.14 (Depositary Notification), di aver ricevuto dalla Francia (WP.15 Chief Secretary UNECE), il testo degli emendamenti all’ADR che dovranno entrare in vigore il 1° gennaio 2025.

Emendamenti relativi alle sessioni WP.15:

111th session (9-13 May 2022) - ECE/TRANS/WP.15/258
112th session (08-11 November 2022) - ECE/TRANS/WP.15/260
113th session (15-17 May 2023) - ECE/TRANS/WP.15/262
114th session (06-10 November 2023) - ECE/TRANS/WP.15/264
115th session (02-05 April 2024) - ECE/TRANS/WP.15/267

Emendamenti trasmessi:

ECE/TRANS/WP.15/265 Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) - Draft amendments to annexes A and B of ADR
ECE/TRANS/WP.15/265/Corr.1 - Corrections to the list of amendments ECE/TRANS/WP.15/265
ECE/TRANS/WP.15/265/Add.1 - Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum (Reissued)

Se entro tre mesi (entro il 1° ottobre 2024) non vi saranno obiezioni da parte degli Stati contraenti tale testo risulterà definitivamente approvato.

ADR 2025: Draft amendments to annexes A and B | Consolidated list

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ADR 2025 Draft amendments to annexes A and B | WP 1145th Sess. April 2024

ADR 2025 Draft amendments to annexes A and B | WP 115th Sess. April 2024

Working Party on the Transport of Dangerous Goods (WP.15) 115th session (02 - 05 April 2024)  (Report 17 April 2024) - ECE/TRANS/WP.15/267

Annex I Draft amendments to annexes A and B of ADR for entry into force on 1 January 2025
Annex II Draft amendments to annexes A and B of ADR for entry into force on 1 January 2027

Vedi tutto

ADR 2025: Draft amendments to annexes A and B of ADR for entry into force on 1 January 2025

 

ADR 2025: Draft amendments to annexes A and B of ADR for entry into force on 1 January 2025

UNECE, 07.02.2024

ECE/TRANS/WP.15/265 - 7 February 2024

Draft amendments for entry into force on 1 January 2025

This section contains the consolidated lists of draft amendments adopted by the Working Party on the Transport of Dangerous Goods. These amendments are expected to take effect on 1 January 2025, subject to adoption by the ADR Contracting Parties.

1. ECE/TRANS/WP.15/265 - 7 February 2024 - Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) - Draft amendments to annexes A and B of ADR

This document contains the requested consolidated list of amendments adopted by the Working Party at its 111th, 112th, 113th and 114th sessions (see ECE/TRANS/WP.15/258, annex II, ECE/TRANS/WP.15/260, annex, ECE/TRANS/WP.15/262, annex and ECE/TRANS/WP.15/264, annex II). 

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ADR

ADR è l’accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, acronimo di “Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”. L'Accordo è stato sottoscritto a Ginevra il 30 settembre 1957 sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, ed è entrato in vigore il 29 gennaio 1968. Con il D.Lgs. 40/2000 (GU n. 52 del 03.03.2000) è stata istituita la figura del Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (Consulente ADR). Il D.Lgs. 40/2000 è stato poi abrogato dal D.Lgs. 35/2010.


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