Decreto 12 maggio 2017

Decreto 12 maggio 2017 

ADR 2017: applicabile ai trasporti nazionali di merci pericolose

Recepimento della direttiva 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Art. 1.
Modifiche all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35

1. Le lettere a) , b) e c) dell’all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:

«a) negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2017, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, come opportuno;

b) nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2017, restando inteso che i termini “Stato contraente del RI” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, come opportuno;

c) nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017, così come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali «parte contraente» è sostituito con “Stato membro”, come opportuno.».

G.U. n. 139 del 17.06.2017

Collegati

ADR 2017: recepita UE

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ADR

ADR è l’accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, acronimo di “Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”. L'Accordo è stato sottoscritto a Ginevra il 30 settembre 1957 sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, ed è entrato in vigore il 29 gennaio 1968. Con il D.Lgs. 40/2000 (GU n. 52 del 03.03.2000) è stata istituita la figura del Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (Consulente ADR). Il D.Lgs. 40/2000 è stato poi abrogato dal D.Lgs. 35/2010.


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