Trasporto leghe contenenti piombo CLP / Rifiuti / ADR / Dal 1° Settembre 2025
Trasporto leghe contenenti piombo CLP / Rifiuti / ADR / Dal 1° Settembre 2025
Il nuovo Regolamento delegato (UE) 2024/197 (21esimo ATP), di modifica del regolamento (CE) n.1272/2008 sulla classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze (CLP), precede che a partire dalla data del 1° Settembre 2025 le materie (sostanze / miscele / rifiuti) contenenti piombo entro certi limiti dovranno essere classificate come pericolose per il trasporto su strada e quindi soggette all’applicazione dell’ADR.
In relazione a quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2024/197 (21° ATP del Regolamento CLP), in applicazione dal prossimo 1° Settembre 2025, per le leghe metalliche contenenti piombo che hanno subito una riclassificazione del pericolo ambientale H400 / H410 ponendo problematiche ed incertezza per l'eventuale applicazione ADR al loro trasporto, l'Italia attraverso il MIT, ha trasmesso ad UNECE formale richiesta di deroga (condizionata) dell'applicazione dell'Accordo ADR al trasporto di tali leghe come Classe 9 UN 3077. (notificato Accordo multilaterale M366 / inizio 8 Agosto 2025 - valido fino al 31 Agosto 2027).
Per la validità è attesa la sottoscrizione di almeno un altro Paese contraente ADR.
VediSi analizza la classificazione del piombo (massivo ed in polvere) relativamente all’indicazione di pericolo H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (Cronico 1), in applicazione di:
1. Regolamento (CE) n.1272/2008 CLP
2. Direttiva 2008/98/CE Rifiuto
3. Merce pericolosa ADR
La procedura di classificazione CLP / Rifiuti / ADR della miscela (lega) fa ricorso al metodo della “somma dei componenti classificati”.