Allegati: - Addendum I - 01 January 2023 - Addendum II - 31 march 2023 - Significant changes and amendments in the 64th edition (2023)
La IATA ha reso note le principali novità che troveremo nella 64a edizione del manuale IATA DGR, in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.
Tra queste:
– sono state riviste alcune disposizioni riguardanti le merci pericolose trasportate dai passeggeri (ed, in particolare, i dispositivi per la mobilità alimentati da batterie) per chiarire che le batterie devono essere rimosse solo quando il progetto dell’ausilio per la mobilità non fornisca una protezione adeguata contro i danni alla batteria stessa. – Per quanto riguarda le Batterie al Litio è stato eliminato l’obbligo di Test Summary per le pile a bottone installate nei dispositivi. – E’ stata modificata la quantità netta massima per collo su aeromobili cargo per l’UN 2794, l’UN 2795, e l’UN 3292, da “No limit” a 400 kg. – Sono state modificate alcune voci al capitolo 4. Da notare, in particolare, la soppressione dell’UN 1169, Extracts, aromatic, liquid e il cambio del proper shipping name per quanto riguarda l’UN 1197. – Nella PI Y963 (consumer commodity) sono stati rimossi i dettagli degli aerosols di metallo e di plastica ed è stata standardizzata la capacità di 1000 mL per i contenitori metallici e 500 mL per i contenitori di plastica.-la PI 870 è stata modificata per specificare che quando le batterie sono installate nei dispositivi, la classificazione corretta è UN 3171, Battery-powered equipment, e si applica la PI 952. – Nelle istruzioni PI 965 e PI 968, in aggiunta al test di caduta da 1,2 metri già previsto, quando si applica la Sezione IB l’imballaggio deve essere in grado di resistere alla prova di impilamento di 3 m. - Il marchio della batteria al litio è stato rivisto per rimuovere lo spazio previsto per il numero di telefono (requisito non più obbligatorio). - Il periodo transitorio per la frase da inserire in AWB è stato prorogato di ulteriori due anni.
Il 31 Dicembre 2022 scade l’esenzione ADR, di cui la misura transitoria 1.6.1.46 per i macchinari o attrezzature (non specificati nel presente allegato) contenenti merci pericolose relativa a 13 ONU. Schede Report materie allegate.
Il trasporto di macchinari o attrezzature non specificati nel presente allegato e che contengono merci pericolose nel loro interno o equipaggiamento operativo e che sono quindi assegnate ai numeri ONU 3363, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 o 3548, esentati dalle disposizioni dell'ADR secondo 1.1.3.1 (b) applicabile fino al 31 dicembre 2018, può continuare ad essere esentato dalle disposizioni dell'ADR fino al 31 dicembre 2022, a condizione che siano state prese misure per prevenire qualsiasi fuoriuscita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto.
L'esenzione non riguarda oggetti che già oggi hanno disposizioni espressamente dedicate, quali le macchine frigorifere o le lampade.
E' da valutare, comunque, se le quantità di merci pericolose all’interno di un macchinario o attrezzatura ne determina la pericolosità ai fini del trasporto su strada o l’eventuale applicabilità di alcune esenzioni, totali o parziali.
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR 2023)
The ADR is a regulatory instrument that applies to international transport in 53 countries. it applies to national transportation by road in many countries (in particular the countries of the European Union).
The ADR lays down requirements for transport operations, driver training and the construction and approval of vehicles. The 2023 edition has been prepared on the basis of amendments which are set to enter into force on 1 January 2023, after acceptance by the Contracting Parties.
Author: UNECE Publication date: October 2022 Page count: 1344 Language(s) in this book: English Sales number: 22.VIII.2
This publication can be obtained from distributors of United Nations Publications or from the Sales Office (see how to order).
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR 2023)
28 October 2022
The ADR is a regulatory instrument that applies to international transport in 53 countries. it applies to national transportation by road in many countries (in particular the countries of the European Union).
The ADR lays down requirements for transport operations, driver training and the construction and approval of vehicles. The 2023 edition has been prepared on the basis of amendments which are set to enter into force on 1 January 2023, after acceptance by the Contracting Parties.
Author: UN, ECE Publication date: October 2022 Page count: 1344 Language(s) in this book: English Sales number: 22.VIII.2
This publication can be obtained from distributors of United Nations Publications or from the Sales Office (see how to order).
Il testo "Normativa quadro Merci Pericolose", consolida i testi della Direttiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose (Direttiva quadro merci pericolose) e del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 Attuazione della Direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose, con le modifiche dal 2009 al 2023.
Disponibile, in allegato, il testo consolidato Riservato Abbonati in formato PDF stampabile/copiabile.
ADR 2025 1.8.3: Proposta modifica esenzione nomina consulente ADR
15.11.2022 / Report completo atteso - Documento di lavoro (INF DOC) allegato EN
In discussione, al meeting del WP.15 112th sessione 8-11 November 2022, proposta di modifica (Regno Unito) relativa all'esenzione dalla nomina di un consulente per la sicurezza. ________
Exemption from appointing a safety adviser – ADR/RID 1.8.3.2 (b)
Transmitted by the Government of the United Kingdom Introduction and justification
1. Provision 1.8.3.1 within ADR and RID requires the following participants – consignors, carriers, packers, fillers, loaders and unloaders – to appoint a safety adviser.
2. In the context of consignors, transitional measure 1.6.1.44 within ADR and RID, requires “undertakings which participate in the carriage of dangerous goods only as consignors and who did not have to appoint a safety adviser on the basis of the provisions applicable until 31 December 2018 [to]… appoint a safety adviser”.
This transitional period ends on 31 December 2022.
3. However, the exemption from appointing a safety adviser within 1.8.3.2 (b) only covers the following participants: carriers, packers, fillers, loaders and unloaders. To note, this exemption does not currently include consignors.
4. To bring consistency to the applicability of exemption 1.8.3.2 (b) for all participants involved in carriage of dangerous goods, this exemption should also be afforded to consignors.
5. This informal document seeks to initiate a timely discussion on this issue at the Joint Meeting before the end of transitional measure 1.6.1.44, and to gauge support for the following proposed amendments to 1.8.3.3 (b) within ADR and RID, with an aim to bring a formal proposal to the next session. ... ________
Estintori automatici e protezioni termiche ruote dei veicoli ADR 2023: Aggiornata Sez. 9.7.9
ID 17835 | 14.10.2022 / Documento completo allegato
Estesi i requisiti di sicurezza per i veicoli relativi ai sistemi automatici di estinzione e protezioni termiche incendio delle ruote già applicati ai veicoli di tipo EX/III, ora anche ai veicoli di tipo FL, ma solo se destinati al trasporto di gas infiammabili e di liquidi infiammabili a medio-alta pericolosità (Codice di classificazione che include la lettera F).
(in rosso novità ADR 2023)
9.7.9 Prescrizioni di sicurezza supplementari relative ai veicoli FL e EX/III
A seguire confronto Sez 9.7.9 ADR 2021 / ADR 2023:
ADR 2021
ADR 2023
PARTE 9 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL'APPROVAZIONE DEI VEICOLI
CAPITOLO 9.7 - Prescrizioni supplementari relative alle cisterne fisse (veicoli-cisterna), veicoli-batteria e veicoli completi o completati utilizzati per il trasporto di merci pericolose in cisterne smontabili di capacità superiore a 1 m3 o in contenitori-cisterna, cisterne
9.7.9. Prescrizioni di sicurezza supplementari relative ai veicoli FL e EX/III
9.7.9. Prescrizioni di sicurezza supplementari relative ai veicoli FL e EX/III
9.7.9.1. I veicoli EX/III devono essere equipaggiati di estintori automatici per il compartimento motore.
9.7.9.1. I seguenti veicoli devono essere equipaggiati con sistemi automatici di estinzione incendio per il compartimento in cui si trova il motore a combustione interna che aziona il veicolo: (a) veicoli FL che trasportano gas infiammabili compressi e liquefatti con codice di classificazione che include la lettera F; (b) veicoli FL che trasportano liquidi infiammabili di gruppo di imballaggio I o di gruppo di imballaggio II; e (c) veicoli EX/III.
9.7.9.2 La protezione del carico dagli incendi degli pneumatici deve essere assicurata da schermi termici di metallo
9.7.9.2 I seguenti veicoli devono essere equipaggiati con protezioni termiche in grado di mitigare la propagazione di un incendio originato da tutte le ruote: (a) veicoli FL che trasportano gas infiammabili compressi e liquefatti con codice di classificazione che include la lettera F;
(b) veicoli FL che trasportano liquidi infiammabili di gruppo di imballaggio I o di gruppo di imballaggio II; e (c) veicoli EX/III.
NOTA: lo scopo è quello di evitare la propagazione dell’incendio al carico, ad esempio con schermi termici o altri sistemi equivalenti, sia: (a) per propagazione diretta dalla ruota al carico; o (b) per propagazione indiretta dalla ruota alla cabina e poi al carico.
1.6.5 Misure transitorie
Il Capitolo 1.6.5 Misure transitorie - 1.6.5 Veicoli, aggiunti 1.6.5.23, 1.6.5.24 e 1.6.5.25 che stabiliscono 6 anni di transitorio fino 2029 per i veicoli non conformi:
1.6 Misure transitorie
1.6.5 Veicoli …
1.6.5.23 I veicoli EX/III immatricolati per la prima volta o messi in servizio prima del 1° gennaio 2029, in conformità alle prescrizioni del 9.7.9.2 applicabile fino al 31 dicembre 2022, ma che non sono conformi alle prescrizioni del 9.7.9.2 applicabili dal 1° gennaio 2023, possono continuare ad essere utilizzati.
1.6.5.24 I veicoli FL immatricolati per la prima volta o messi in servizio prima del 1° gennaio 2029, che non sono conformi alle prescrizioni del 9.7.9.1 applicabili dal 1° gennaio 2023, possono continuare ad essere utilizzati.
1.6.5.25 I veicoli FL immatricolati per la prima volta o messi in servizio prima del 1° gennaio 2029, che non sono conformi alle prescrizioni del 9.7.9.2 applicabili dal 1° gennaio 2023, possono continuare ad essere utilizzati. ... Vedi tutto
ADR è l’accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, acronimo di “Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”. L'Accordo è stato sottoscritto a Ginevra il 30 settembre 1957 sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, ed è entrato in vigore il 29 gennaio 1968. Con il D.Lgs. 40/2000 (GU n. 52 del 03.03.2000) è stata istituita la figura del Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (Consulente ADR). Il D.Lgs. 40/2000 è stato poi abrogato dal D.Lgs. 35/2010.