Decreto 7 agosto 2023

Decreto 7 agosto 2023 / Regolamento casi esenzione nomina consulente ADR

Decreto 7 agosto 2023
Regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR in conformita' a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR.

(GU n.220 del 20.09.2023)

In vigore data pubblicazione in GU 20.09.2023
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Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si richiamano le definizioni riportate nell'accordo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, di seguito ADR, nell'edizione vigente, ed in particolare:

a) «Definizioni, unita' di misura e abbreviazioni» di cui al capitolo 1.2 dell'ADR;
b) «Consulente per la sicurezza» di cui al capitolo 1.8, paragrafo 1.8.3 dell'ADR.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente decreto individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attivita' di spedizione o trasporto, oppure una o piu' delle connesse attivita' di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformita' a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR.

Art. 3 Casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali

1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attivita' comporti la spedizione, il trasporto oppure una o piu' delle attivita' correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che:

a) rientrano nei casi di esenzione previsti dall'ADR;

b) rispondono ad un regime di esenzione per l'applicazione delle condizioni di trasporto di cui:

i. al cap. 3.3 dell'ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»;
ii. al cap. 3.4 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantita' limitate»;
iii. al cap. 3.5 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantita' esenti».

Art. 4 Casi di esenzione per trasporti in colli

1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attivita' comporti la spedizione, il trasporto oppure una o piu' delle attivita' correlate all'imballaggio, al carico oppure allo scarico di merci pericolose confezionate in colli, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) per ogni operatore, e' ammesso un limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare;
b) ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell'ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;
c) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovra' essere archiviato (in modalita' cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.

2. Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7.

Art. 5 Casi di esenzione per spedizioni occasionali

1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attivita' comporti lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o piu' delle correlate attivita' di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
b) le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;
c) il numero massimo di operazioni e' di dodici per anno solare e di due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;
d) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto.

Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovra' essere archiviato (in modalita' cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.

2. Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7.

Art. 6 Casi di esenzione per esclusione dal campo di applicazione

1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attivita' di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

Art. 7 Prescrizioni di sicurezza

1. Il legale rappresentante dell'impresa, che intenda avvalersi dell'esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza previste dal presente decreto, assicura che tutte le altre disposizioni dell'ADR, nella misura e nella modalita' in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne.

2. Il legale rappresentante dell'impresa, inoltre, e' responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell'ADR. La registrazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata per almeno cinque anni e resa disponibile all'autorita' competente su richiesta.

Art. 8 Relazione di incidente

1. Nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisti che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, e che richiedano una notifica secondo le indicazioni della sezione 1.8.5 dell'ADR, il legale rappresentante dell'impresa coinvolta in tale evento deve assicurarsi dell'inoltro al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rapporto in conformita' alla sezione 1.8.5.4 dell'ADR, che deve riportare, nella pagina di copertina del rapporto stesso, la condizione di esenzione della nomina del consulente.

Art. 9 Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T, del Ministero dei trasporti e della navigazione, di individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 40 e le conseguenti disposizioni attuative.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 7 agosto 2023

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Decreto 13 gennaio 2021

Decreto 13 gennaio 2021

ADR 2021: applicabile ai trasporti nazionali di merci pericolose

Recepimento della direttiva (UE) 2020/1833 della Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

(GU Serie Generale n.34 del 10-02-2021)

...

Art. 1. Modifiche all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35

1. Le lettere a) , b) e c) dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:
« a) negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno;
b) nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2021, restando inteso che i termini “Stato contraente del RID” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno;
c) nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021, così come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali “parte contraente” è sostituito con “Stato membro”, ove opportuno».

 

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Guidance duties Dangerous Goods Safety Adviser (DGSA)

Guidance on the duties of a Dangerous Goods Safety Adviser (DGSA)

This guidance is intended to inform Dangerous Goods Safety Advisers (DGSAs) and those undertakings which need to appoint a DGSA, about the roles and responsibilities of a DGSA. A DGSA has specific duties under the European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), which will be detailed in this document. An undertaking may need to appoint a DGSA if it is involved in the following activities: 

- Consigning dangerous goods for transport including, including as appropriate, loading, packing and filling (consignors). 
- Operation of road vehicles carrying dangerous goods, including as appropriate, packing, loading, filling and unloading (carriers).

The ADR specifies the responsibilities of a Safety Adviser in Chapter 1.8.3 The core responsibilities of a Safety Adviser are as follows:

- Advising undertakings on the safe transport of dangerous goods by road. 
- Monitoring the undertakings compliance with dangerous goods regulations. 
- Preparing an annual report about the activities of the undertaking related to the transport dangerous goods. 
- Investigating any accidents or infringements of regulations and preparing reports. 
- Monitoring the provision of training and advice to any staff involved in the transport of dangerous goods. 

The duties of those who accept the appointment of DGSA for an undertaking are mandatory. A DGSA or employer does not have the discretion to “cherry pick” the duties or roles which they must observe and fulfil.

The role of a DGSA is such that fulfilling the responsibilities as detailed in the ADR attracts a legal duty of care for the DGSA. A regulatory body or competent authority in any of the EU or non-EU member states who are signatories to the ADR may require the identity of the DGSA acting for an undertaking. It is your duty as an undertaking involved in the carriage, loading or unloading of dangerous goods, or as an appointed DGSA, to comply in a timely fashion with any lawful request of any such regulatory body.
...

HSA 2015

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Modello calcolo esenzione ADR merci categorie di trasporto differenti 1.1.3.6.4

Modello calcolo esenzione ADR merci categorie di trasporto differenti 1.1.3.6.4 / ADR manager

Dall'ADR 2019, è stato previsto che nel caso di applicazione del 1.1.3.6, la quantità totale e il valore calcolato delle merci pericolose per ciascuna categoria di trasporto devono essere indicate nel documento di trasporto conformemente a 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4.

In Certifico ADR Manager è presente la funzione di Calcolo dell'esenzione parziale ADR con Report, vedi due esempi di Report Calcolo esenzione in allegato (Download Es. 1) che può essere allegata ad DdT.
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ADR 5.4.1

5.4.1. Documento di trasporto per le merci pericolose e informazioni relative

5.4.1.1. Informazioni generali che devono figurare nel documento di trasporto

5.4.1.1.1. Il o i documenti di trasporto devono contenere le seguenti informazioni per ogni materia od oggetto pericoloso presentato al trasporto
....

f) la quantità totale di ogni merce pericolosa avente un numero ONU, una denominazione ufficiale di trasporto, o un gruppo di imballaggio diverso (espressa in volume, in massa lorda o in massa netta secondo il caso);

Nota 1:
Nel caso in cui si applichi la 1.1.3.6, la quantità totale e il valore calcolato di merci pericolose per ciascuna categoria di trasporto devono essere indicati nel documento di trasporto in conformità alla 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4.

Nota 2:
Per le merci pericolose contenute in macchine o equipaggiamenti specificati nel presente allegato, la quantità indicata deve essere la quantità totale di merci pericolose contenuta all'interno in chilogrammi o litri a seconda dei casi.
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ADR 1.1.3.6

1.1.3.6. Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto
...

1.1.3.6.4. Quando merci pericolose appartenenti a categorie di trasporto differenti sono trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma:

- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 moltiplicata per "50",
- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 citati nella Nota (a) della tabella dell'1.1.3.6.3 moltiplicata per "20",
- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 2 moltiplicata per "3", e
- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 3,

non deve superare "1000".

Nota (a):
Per i nn. ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 e 1017, la quantità massima totale per unità di trasporto è di 50 kg.
 
Modello elaborato Certifico ADR Manager,
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ADR 2023: Al via la procedura di approvazione con la comunicazione UNECE / ONU

ADR 2023: Al via la procedura di approvazione con la comunicazione UNECE / ONU

Come da procedura (Art. 14 paragrafo 1 ADR), il Segretario Generale dell’ONU ha comunicato in data 6 Luglio 2022 con nota C.N.171.2022.TREATIES-XI.B.14, di aver ricevuto dalla Francia (WP.15 Chief Secretary UNECE), il testo degli emendamenti all’ADR che dovranno entrare in vigore il 1° gennaio 2023.

Emendamenti relativi alle sessioni WP.15:

- 108th session (10-13 November 2020)
- 109th session (04-07 May 2021)
- 110th session (08-12 November 2021)
- 111th session (09-13 May 2022)

Emendamenti trasmessi:

ECE/TRANS/WP.15/256
ECE/TRANS/WP.15/256/Corr.1
ECE/TRANS/WP.15/256/Corr.2 
ECE/TRANS/WP.15/256/Add.1

Se entro tre mesi (entro il 6 ottobre 2022) non vi saranno obiezioni da parte degli Stati contraenti tale testo risulterà definitivamente approvato.

ADR 2023: Draft amendments to annexes A and B | Consolidated list

In allegato la Comunicazione

 
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Direttiva delegata (UE) 2020/1833

ADR 2021: Applicazione e recepimento

Direttiva delegata (UE) 2020/1833 della Commissione del 2 ottobre 2020 che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico

GU L 408/1 del 04.12.2020

Entrata in vigore: 24.12.2020
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La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:

(1) L’allegato I, capo I.1, l’allegato II, capo II.1, e l’allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE fanno riferimento a disposizioni stabilite in accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne, definiti all’articolo 2 di tale direttiva.
(2) Le disposizioni di detti accordi internazionali vengono aggiornate ogni due anni. Le ultime versioni modificate si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021, con un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2021.
(3) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato I, capo I.1, l’allegato II, capo II.1, e l’allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE,

Ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1 Modifiche della direttiva 2008/68/CE

La direttiva 2008/68/CE è così modificata:

1. nell’allegato I, il capo I.1 è sostituito dal seguente:

«I.1 ADR
Allegati A e B dell’ADR, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021, fermo restando che il termine “parte contraente” è sostituito da “Stato membro”, ove opportuno.»;
2. nell’allegato II, il capo II.1 è sostituito dal seguente:
«II.1 RID
Allegato del RID, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2021, fermo restando che il termine “Stato contraente del RID” è sostituito da “Stato membro”, ove opportuno.»;
3. nell’allegato III, il capo III.1 è sostituito dal seguente:
«III.1 ADN
I regolamenti allegati all’ADN, applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2021, nonché l’articolo 3, lettere f) e h), e l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN, fermo restando che il termine “parte contraente” è sostituito da “Stato membro”, ove opportuno.».

Articolo 2 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

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D. Lgs. n. 35/2010

Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35

Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

(GU n.58 del 11-3-2010)

Entrata in vigore: 12/03/2010

....
Art. 11 Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose

1. Le disposizioni concernenti il consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose sono quelle previste dall'ADR, RID, ADN.

2. Il legale rappresentante dell'impresa la cui attivita' comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza.

3. Entro quindici giorni dalla nomina di cui al comma 2, il legale rappresentante comunica le complete generalita' del consulente nominato all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa.

4. Con provvedimento dell'amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l'attivita' di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8, dell'ADR, del RID e dell'ADN.

5. Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2, il consulente verificate le prassi e le procedure concernenti l'attivita' dell'impresa presso la quale opera, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attivita' di impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza. La relazione e' successivamente redatta annualmente e, comunque, ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, ed e' consegnata al legale rappresentante dell'impresa.

6. Il legale rappresentante conserva le relazioni di cui al comma 5 per cinque anni.

7. La relazione di incidente redatta dal consulente ai sensi dell'ADR, RID, ADN e' trasmessa entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'incidente medesimo al legale rappresentante dell'impresa e per il tramite degli uffici periferici del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al medesimo Dipartimento ed al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

8. Il certificato di formazione professionale di cui all'ADR, RID, ADN e' rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito del superamento dell'esame di cui al comma 9.

9. L'esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto si svolge secondo le modalita' previste dal capitolo 1.8 dell'ADR, del RID e dell' ADN.

10. Con provvedimento dell'amministrazione sono dettate le disposizioni applicative relative agli esami di cui al comma 9, con particolare riferimento a quelli relativi ai consulenti di imprese specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose, ai sensi del capitolo 1.8 dell'ADR, del RID e dell'ADN.

11. Con provvedimento dell'amministrazione e' individuato il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonche' i requisiti e le modalita' di nomina dei relativi componenti e la durata della nomina stessa.

12. Per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.

13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti gli importi delle tariffe posti a carico dei candidati all'esame di primo rilascio, aggiornamento per l'integrazione ed aggiornamento quinquennale, nonche' per il rilascio del relativo certificato di formazione professionale, per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 11 e per i compensi di cui al comma 12, sulla base della copertura dei costi effettivi del servizio prestato. L'importo delle tariffe di cui al presente comma e' rideterminato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ogni due anni. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al primo periodo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attivita' previste dal presente articolo. Nelle more dell'adozione del decreto tariffe di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 27 settembre 2000, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2000.

14. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 10, si applicano le disposizioni attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, quando non in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

15. Le disposizioni del presente articolo relative al trasporto delle merci pericolose per vie navigabili interne si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011.
...

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ADR 2019 Esenzione parziale 1.1.3.6: La quantità totale calcolata nel DdT




ADR 2019 Esenzione parziale 1.1.3.6: La quantità totale calcolata nel DdT

Dal draft di marzo 2018 dell'ADR 2019, è previsto che nel caso di applicazione del 1.1.3.6, la quantità totale e il valore calcolato delle merci pericolose per ciascuna categoria di trasporto devono essere indicate nel documento di trasporto conformemente ai punti 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4.

In Certifico ADR è già presente la funzione di Calcolo dell'esenzione parziale ADR con Report, vedi un esempio di Report Calcolo esenzione in allegato che può essere allegata al DdT.

Fonte: ADR 2019

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Amendments to annexes A and B of ADR
 2019

NOTE 1: (NEW)
In the case of intended application of 1.1.3.6, the total quantity and the calculated value of dangerous goods for each transport categoryshall be indicated in the transport document in accordance with 1.1.3.6.3 and 1.1.3.6.4.

NOTE 1: (CURRENTLY)

In the case of intended application of 1.1.3.6, the total quantity of dangerous goods for each transport category shall be indicated in the transport document in accordance with 1.1.3.6.3

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1.1.3.6. Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto

1.3.6.4.
Quando merci pericolose appartenenti a categorie di trasporto differenti sono trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma:

- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 moltiplicata per "50",
- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 citati nella NOTA "a" della tabella dell'1.1.3.6.3 moltiplicata per "20",
- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 2 moltiplicata per "3", e
- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 3,

non deve superare "1000"

(a) Per i nn. ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 e 1017, la quantità massima totale per unità di trasporto è di 50 kg.

ADR

ADR è l’accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, acronimo di “Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”. L'Accordo è stato sottoscritto a Ginevra il 30 settembre 1957 sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, ed è entrato in vigore il 29 gennaio 1968. Con il D.Lgs. 40/2000 (GU n. 52 del 03.03.2000) è stata istituita la figura del Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (Consulente ADR). Il D.Lgs. 40/2000 è stato poi abrogato dal D.Lgs. 35/2010.


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