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ADR 2025 1.8.3: Proposta modifica esenzione nomina consulente ADR

ADR 2025 1.8.3: Proposta modifica esenzione nomina consulente ADR

15.11.2022 / Report completo atteso - Documento di lavoro (INF DOC) allegato EN

In discussione, al meeting del WP.15 112th sessione 8-11 November 2022, proposta di modifica (Regno Unito) relativa all'esenzione dalla nomina di un consulente per la sicurezza.
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Exemption from appointing a safety adviser – ADR/RID 1.8.3.2 (b)

Transmitted by the Government of the United Kingdom Introduction and justification

1. Provision 1.8.3.1 within ADR and RID requires the following participants – consignors, carriers, packers, fillers, loaders and unloaders – to appoint a safety adviser.

2. In the context of consignors, transitional measure 1.6.1.44 within ADR and RID, requires “undertakings which participate in the carriage of dangerous goods only as consignors and who did not have to appoint a safety adviser on the basis of the provisions applicable until 31 December 2018 [to]… appoint a safety adviser”.

This transitional period ends on 31 December 2022.

3. However, the exemption from appointing a safety adviser within 1.8.3.2 (b) only covers the following participants: carriers, packers, fillers, loaders and unloaders. To note, this exemption does not currently include consignors.

4. To bring consistency to the applicability of exemption 1.8.3.2 (b) for all participants involved in carriage of dangerous goods, this exemption should also be afforded to consignors.

5. This informal document seeks to initiate a timely discussion on this issue at the Joint Meeting before the end of transitional measure 1.6.1.44, and to gauge support for the following proposed amendments to 1.8.3.3 (b) within ADR and RID, with an aim to bring a formal proposal to the next session.
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Estintori automatici e protezioni termiche ruote veicoli ADR 2023

Estintori automatici e protezioni termiche ruote dei veicoli ADR 2023Aggiornata Sez. 9.7.9

ID 17835 | 14.10.2022 / Documento completo allegato

Estesi i requisiti di sicurezza per i veicoli relativi ai sistemi automatici di estinzione e protezioni termiche incendio delle ruote già applicati ai veicoli di tipo EX/III, ora anche ai veicoli di tipo FL, ma solo se  destinati al trasporto di gas infiammabili e di liquidi infiammabili a medio-alta pericolosità (Codice di classificazione che include la lettera F).

(in rosso novità ADR 2023)

9.7.9 Prescrizioni di sicurezza supplementari relative ai veicoli FL e EX/III

A seguire confronto Sez 9.7.9 ADR 2021 / ADR 2023:

ADR 2021 ADR 2023
PARTE 9 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL'APPROVAZIONE DEI VEICOLI
CAPITOLO 9.7 - Prescrizioni supplementari relative alle cisterne fisse (veicoli-cisterna), veicoli-batteria e veicoli completi o completati utilizzati per il trasporto di merci pericolose in cisterne smontabili di capacità superiore a 1 m3 o in contenitori-cisterna, cisterne
9.7.9. Prescrizioni di sicurezza supplementari relative ai veicoli FL e EX/III 9.7.9. Prescrizioni di sicurezza supplementari relative ai veicoli FL e EX/III
9.7.9.1.
I veicoli EX/III devono essere equipaggiati di estintori automatici per il compartimento motore.
9.7.9.1. 
I seguenti veicoli devono essere equipaggiati con sistemi automatici di estinzione incendio per il compartimento in cui si trova il motore a combustione interna che aziona il veicolo:
(a) veicoli FL che trasportano gas infiammabili compressi e liquefatti con codice di classificazione che include la lettera F;
(b) veicoli FL che trasportano liquidi infiammabili di gruppo di imballaggio I o di gruppo di imballaggio II; e
(c) veicoli EX/III.
9.7.9.2
La protezione del carico dagli incendi degli pneumatici deve essere assicurata da schermi termici di metallo
9.7.9.2
I seguenti veicoli devono essere equipaggiati con protezioni termiche in grado di mitigare la propagazione di un incendio originato da tutte le ruote:
(a) veicoli FL che trasportano gas infiammabili compressi e liquefatti con codice di classificazione che include la lettera F;

(b) veicoli FL che trasportano liquidi infiammabili di gruppo di imballaggio I o di gruppo di imballaggio II; e
(c) veicoli EX/III.

NOTA: lo scopo è quello di evitare la propagazione dell’incendio al carico, ad esempio con schermi termici o altri sistemi equivalenti, sia:
(a) per propagazione diretta dalla ruota al carico; o
(b) per propagazione indiretta dalla ruota alla cabina e poi al carico.

1.6.5 Misure transitorie

Il Capitolo 1.6.5 Misure transitorie - 1.6.5 Veicoli, aggiunti 1.6.5.23, 1.6.5.24 e 1.6.5.25 che stabiliscono 6 anni di transitorio fino 2029 per i veicoli non conformi:

1.6 Misure transitorie

1.6.5 Veicoli

1.6.5.23 I veicoli EX/III immatricolati per la prima volta o messi in servizio prima del 1° gennaio 2029, in conformità alle prescrizioni del 9.7.9.2 applicabile fino al 31 dicembre 2022, ma che non sono conformi alle prescrizioni del 9.7.9.2 applicabili dal 1° gennaio 2023, possono continuare ad essere utilizzati.

1.6.5.24 I veicoli FL immatricolati per la prima volta o messi in servizio prima del 1° gennaio 2029, che non sono conformi alle prescrizioni del 9.7.9.1 applicabili dal 1° gennaio 2023, possono continuare ad essere utilizzati.

1.6.5.25 I veicoli FL immatricolati per la prima volta o messi in servizio prima del 1° gennaio 2029, che non sono conformi alle prescrizioni del 9.7.9.2 applicabili dal 1° gennaio 2023, possono continuare ad essere utilizzati.
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ADR Testo nativo originale 1957 / ADR Official native text 1957 FR / EN

ADR Testo nativo originale 1957 / ADR Official native text 1957 FR / EN

Firmato: Ginevra 30 settembre 1957

Entrato in vigore: 29 January 1968

Ratificato in ItaliaLegge 12 agosto 1962 n. 1839

European(*) Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road United Nations

(*) Term deleted with ADR 2021
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Firmato 1957 da:

- Francia
- Italia
- Lussemburgo
- Paesi Bassi
- Repubblica Federale di Germania
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
- Svizzera
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In allegato:

- Official texts of the Agreement and Protocol of Signature (Treaty Series, vol. 619, p. 77)
- Annex A in volumes FR (vol. 641)
- Annex A in volumes EN (vol. 741)
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In accordance with article 14 (3) of the Agreement, the amendments to annexes A and B came into force on 29 July 1968, the date coinciding with the entry into force of the original annexes as provided for by article 7 (1) of the Agreement (i.e., six months after the entry into force, on 29 January 1968, of the Agreement itself). Consequently, annexes A and B, as amended, became applicable on 29 July 1968. The text reproduced herein is the authoritative English translation established in accordance with the final paragraph of the Agreement of 30 September 1957. The authentic French text has been published in volume 641.

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ADR 2023: Al via la procedura di approvazione con la comunicazione UNECE / ONU

ADR 2023: Al via la procedura di approvazione con la comunicazione UNECE / ONU

Come da procedura (Art. 14 paragrafo 1 ADR), il Segretario Generale dell’ONU ha comunicato in data 6 Luglio 2022 con nota C.N.171.2022.TREATIES-XI.B.14, di aver ricevuto dalla Francia (WP.15 Chief Secretary UNECE), il testo degli emendamenti all’ADR che dovranno entrare in vigore il 1° gennaio 2023.

Emendamenti relativi alle sessioni WP.15:

- 108th session (10-13 November 2020)
- 109th session (04-07 May 2021)
- 110th session (08-12 November 2021)
- 111th session (09-13 May 2022)

Emendamenti trasmessi:

ECE/TRANS/WP.15/256
ECE/TRANS/WP.15/256/Corr.1
ECE/TRANS/WP.15/256/Corr.2 
ECE/TRANS/WP.15/256/Add.1

Se entro tre mesi (entro il 6 ottobre 2022) non vi saranno obiezioni da parte degli Stati contraenti tale testo risulterà definitivamente approvato.

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Normativa quadro Merci Pericolose | Consolidato 2022

Normativa quadro Merci Pericolose | Consolidato 2022

ID 16997 | Ed. 7.0 del 03 Luglio 2022

Direttiva 2008/68/CE e Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 consolidati 2022

Il testo "Normativa quadro Merci Pericolose", consolida i testi della Direttiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose (Direttiva quadro merci pericolose) e del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 Attuazione della Direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose, con le modifiche dal 2009 al 2022.

Disponibile, in allegato, il testo consolidato Riservato Abbonati in formato PDF stampabile/copiabile.

Download Indice Ed. 7.0 del 03 Luglio 2022

[alert]La direttiva 2008/68/CE è la Direttiva quadro dell'UE per il trasporto di merci pericolose:

- su strada | ADR
- su ferrovia | RID
- per via navigabile interna | ADN[/alert]

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Formato: pdf
Pagine: +65
Edizione: 7.0
Pubblicato: 03/07/2022
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN: 978-88-98550-746
Abbonati: Abbonati Trasporto ADR/3X/4X/Full

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Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR 2023)

 

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR 2023)

28 October 2022

The ADR is a regulatory instrument that applies to international transport in 53 countries. it applies to national transportation by road in many countries (in particular the countries of the European Union).

The ADR lays down requirements for transport operations, driver training and the construction and approval of vehicles. The 2023 edition has been prepared on the basis of amendments which are set to enter into force on 1 January 2023, after acceptance by the Contracting Parties.

Author: UN, ECE
Publication date: October 2022
Page count: 1344
Language(s) in this book: English
Sales number: 22.VIII.2

This publication can be obtained from distributors of United Nations Publications or from the Sales Office (see how to order).

Fonte: UNECE

Classificazione rifiuti ADR conformi 2.1.3.5.5

Classificazione rifiuti ADR conformi 2.1.3.5.5 / Schemi

ID 17834 | 14.10.2022

La classificazione di pericolosità dei rifiuti ai fini del trasporto su strada ADR, con conseguente assegnazione del numero ONU, va effettuata secondo i criteri enunciati nella sottosezione ADR 2.2.x.1

La sezione 2.1.3 stabilisce infatti che le materie comprese le soluzioni e miscele (come preparati e rifiuti), non nominativamente menzionate debbano essere classificate “in funzione del loro grado di pericolo secondo i criteri enunciati nella sottosezione 2.2.x.1 delle diverse classi”.

Il o i pericoli presentati devono essere determinati in base alle sue caratteristiche fisiche, chimiche e proprietà fisiologiche.

Se questa determinazione non è possibile senza costi o prestazioni sproporzionati (per esempio per alcuni rifiuti), la materia, soluzione o miscela deve essere classificata nella classe del componente che presenta il pericolo preponderante.
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Se la determinazione delle caratteristiche fisiche e chimiche e le proprietà fisiologiche delle materie comprese le soluzioni e miscele (come preparati e rifiuti), non è possibile senza costi o prestazioni sproporzionati (per esempio per alcuni rifiuti), la materia, soluzione o miscela deve essere classificata nella classe del componente che presenta il pericolo preponderante.
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Se la materia da trasportare è un rifiuto, la cui composizione non è esattamente conosciuta, la sua assegnazione a un numero ONU e a un gruppo d’imballaggio conformemente a 2.1.3.5.2 può essere basata sulle conoscenze del rifiuto che ha lo speditore, come pure su tutti i dati tecnici e dati di sicurezza disponibili, richiesti dalla legislazione in vigore, relativa alla sicurezza e all’ambiente.

In caso di dubbio, deve essere scelto il grado di pericolo più elevato.
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Se tuttavia, in base alle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà fisiche e chimiche dei componenti identificati, è possibile dimostrare che le proprietà del rifiuto non corrispondono alle proprietà del gruppo d’imballaggio I, il rifiuto può essere classificato sotto la più appropriata rubrica n.a.s. di gruppo d’imballaggio II (2.1.3.5.5).
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Gruppo d'imballaggio

1.2.1 ADR

Gruppo d'imballaggio: ai fini dell'imballaggio, un gruppo al quale sono assegnate certe materie in funzione del grado di pericolo che presentano per il trasporto.

I gruppi d'imballaggio hanno i seguenti significati che sono precisati nella parte 2 (classificazione / ndr):

gruppo d'imballaggio I: materie molto pericolose;
gruppo d'imballaggio II: materie mediamente pericolose;
gruppo d'imballaggio III: materie poco pericolose”.

NOTA:
Alcuni oggetti, contenenti materie pericolose, sono ugualmente assegnati ad un gruppo d'imballaggio.
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2.1.3.5.5. ADR

Se la materia da trasportare è un rifiuto, la cui composizione non è del tutto conosciuta, l'assegnazione ad un numero ONU e ad un gruppo d'imballaggio conformemente al 2.1.3.5.2 può essere fondata sulle conoscenze che possiede lo speditore del rifiuto, così come su tutti i dati tecnici e i dati di sicurezza disponibili, richiesti dalla legislazione in vigore in materia di sicurezza e ambiente.

In caso di dubbio, deve essere scelto il grado di pericolo più elevato.

Se, tuttavia, sulla base delle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà fisiche e chimiche dei componenti identificati, è possibile dimostrare che le proprietà del rifiuto non corrispondono alle proprietà del gruppo d'imballaggio I, il rifiuto può essere classificato di default sotto la rubrica n.a.s. più appropriata del gruppo d'imballaggio II. Tuttavia, se è noto che il rifiuto possiede solamente proprietà pericolose per l'ambiente, esso può essere assegnato al gruppo d'imballaggio III sotto il n. ONU 3077 o 3082.

Questa procedura non può essere impiegata per i rifiuti contenenti materie descritte al 2.1.3.5.3, materie della classe 4.3, materie indicate al 2.1.3.7 o materie che non sono ammesse al trasporto conformemente al 2.2.x.2.
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Documento di trasporto

5.4.1 Documento di trasporto per merci pericolose e informazioni relative

5.4.1.1.3 Disposizioni particolari relative ai rifiuti

Se sono trasportati dei rifiuti contenenti sostanze pericolose (diversi dai rifiuti radioattivi), la designazione ufficiale di trasporto deve essere preceduta dalla dicitura "RIFIUTO", a meno che questo termine non faccia già parte della designazione ufficiale di trasporto, per esempio:

UN 1230 RIFIUTO METANOLO, 3 (6.1), II, (D/E) o
UN 1230 RIFIUTO METANOLO, 3 (6.1), GE II, (D/E) o
UN 1993 RIFIUTO LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (toluene e alcol etilico), 3, II (D/E) o
UN 1993 RIFIUTO LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (toluene e alcol etilico), 3, GE II, (D/E).

Se si applica la disposizione relativa ai rifiuti enunciata al 2.1.3.5.5, le seguenti indicazioni devono essere aggiunte alla descrizione delle merci pericolose richiesta nel 5.4.1.1.1 dal a) al d) e k):

"RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"

(ad esempio "N. ONU 3264, LIQUIDO INORGANICO, CORROSIVO, ACIDO, N.A.S., 8, II, (E) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5").

Non è necessario aggiungere il nome tecnico indicato nel capitolo 3.3, disposizione speciale 274.
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ADR 2023: da riportare il peso stimato nel trasporto di rifiuti ADR

ADR 2023: da riportare il peso stimato nel trasporto di rifiuti ADR | QUANTITÀ STIMATA IN ACCORDO CON 5.4.1.1.3.2

ID 13943 | 02.07.2021 / Documento allegato

Estratto dal draft degli emendamenti ADR 2023 (ADR 2023: Draft amendments to annexes A and B | Consolidated list), con l'ADR 2023, nel trasporto dei rifiuti ADR, deve essere indicato il peso stimato (se non è possibile riportare la quantità esatta) nel documento di trasporto / FIR con dicitura “QUANTITÀ STIMATA IN ACCORDO CON 5.4.1.1.3.2”.
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ADR 2021

5.4.1. Documento di trasporto per le merci pericolose e informazioni relative

5.4.1.1. Informazioni generali che devono figurare nel documento di trasporto


f) la quantità totale di ogni merce pericolosa avente un numero ONU, una denominazione ufficiale di trasporto, o un gruppo di imballaggio diverso (espressa in volume, in massa lorda o in massa netta secondo il caso.
 
5.4.1.1.3. Disposizioni particolari relative ai rifiuti

Se sono trasportati dei rifiuti contenenti sostanze pericolose (diversi dai rifiuti radioattivi), la designazione ufficiale di trasporto deve essere preceduta [20] dalla dicitura "RIFIUTO", a meno che questo termine non faccia già parte della designazione ufficiale di trasporto, per esempio:

UN 1230 RIFIUTO METANOLO, 3 (6.1), II, (D/E) o

UN 1230 RIFIUTO METANOLO, 3 (6.1), GE II, (D/E) o

UN 1993 RIFIUTO LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (toluene e alcol etilico), 3, II (D/E) o

UN 1993 RIFIUTO LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (toluene e alcol etilico), 3, GE II, (D/E) [20].

Se si applica la disposizione relativa ai rifiuti enunciata al 2.1.3.5.5, le seguenti indicazioni devono essere aggiunte alla descrizione delle merci pericolose richiesta nel 5.4.1.1.1 dal a) al d) e k):

"RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5" (ad esempio "N. ONU 3264, LIQUIDO INORGANICO, CORROSIVO, ACIDO, N.A.S., 8, II, (E) RIFIUTI CONFORMI AL 2.1.3.5.5"). Non è necessario aggiungere il nome tecnico indicato nel capitolo 3.3, disposizione speciale 274.
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Con l'ADR 2023, per il trasporto dei rifiuti ADR, deve essere indicato il peso stimato (se non è possibile riportare la quantità esatta) nel documento di trasporto / FIR:

Inserito il nuovo paragrafo 5.4.1.1.3.2, che riporta:

5.4.1.1.3.2 (New ADR 2023 / ndr)

If there is no possibility to measure the exact quantity of the waste at the place of loading, the quantity according to 5.4.1.1.1 (f) may be estimated for the following cases under the following conditions:

(a) For packagings, a list of packagings including the type and the nominal volume will be added to the transport document;

(b) For containers, the estimation will be based on their nominal volume and other available information (e.g. type of waste, average density, degree of filling);

(c) For vacuum operated waste tanks, the estimation shall be justified (e.g. by means of an estimation provided by the consigner or by vehicle equipment).

Such estimation of the quantity is not allowed for:

- Exemptions for which the exact quantity is essential (e.g. 1.1.3.6);
- Waste containing substances mentioned in 2.1.3.5.3 or substances of Class 4.3;
- Tanks other than vacuum operated waste tanks.

A statement shall be included in the transport document, as follows: “QUANTITY ESTIMATED IN ACCORDANCE WITH 5.4.1.1.3.2”.
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5.4.1.1.3.2 (Nuovo ADR 2023 / ndr)

Se non è possibile misurare la quantità esatta dei rifiuti nel luogo di carico, la quantità secondo 5.4.1.1.1 (f) può essere stimata nei seguenti casi alle seguenti condizioni:
 
(a) Per gli imballaggi verrà aggiunto al documento di trasporto un elenco degli imballaggi comprensivo di tipologia e volume nominale;
(b) Per i contenitori, la stima sarà basata sul loro volume nominale e su altre informazioni disponibili (es. tipo di rifiuto, densità media, grado di riempimento);
(c) Per le cisterne per rifiuti azionate sottovuoto, la stima dovrà essere giustificata (ad esempio mediante una stima fornita dal mittente o dall'equipaggiamento del veicolo).
 
Tale stima della quantità non è consentita per:
 
- I trasporti in esenzione per le quali è essenziale la quantità esatta (es. 1.1.3.6); (Esenzione parziale / ndr)
- Rifiuti contenenti sostanze menzionate in 2.1.3.5.3 o sostanze della classe 4.3;
- Serbatoi diversi dai serbatoi per rifiuti operanti sotto vuoto.
 
Nel documento di trasporto deve essere inclusa una dicitura, come segue: “QUANTITÀ STIMATA IN ACCORDO CON 5.4.1.1.3.2".
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ADR: il nuovo ONU 3509 Applicazione

ADR: il nuovo nuovo ONU 3509 Applicazione  / Update ADR 2023

ID 1207 | Rev. 4.0 del 02.07.2022 / Documento completo in allegtao

ADR 2023, aggiornamento:
- La Disposizione Speciale 663 inerente gli imballaggi scartati, vuoti, non ripuliti
- Tabella A 3.2 nella colona (17) Disposizioni speciali relative al trasporto - Alla rinfusa inserito VC1 
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Allegati:
- Scheda completa articolo
- Report materia 3509
- Tremcards rifiuto 150110 / 3509

UN 3509 IMBALLAGGI DI SCARTO, VUOTI, NON RIPULITI

Per l'applicazione del nuovo numero ONU 3509 sono da prendere in esame:

- La Tabella A 3.2
- La Disposizione Speciale 663

- Le informazioni da fornire nel DDT nel nuovo paragrafo 5.4.1.1.19
- L'esenzione totale 1.1.3.5
- L'esenzione parziale 1.1.3.6
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Disposizione Speciale 663  

In rosso le modifiche ADR 2023

Tale rubrica deve essere utilizzata solamente per imballaggi, grandi imballaggi o GIR, o parti di essi, che hanno contenuto merci pericolose e sono trasportati per l'eliminazione, il riciclaggio o il recupero, manutenzione ordinaria, rifrabbricazione o riutilizzo, e che sono stati svuotati in modo da contenere solamente residui aderenti agli elementi degli imballaggi quando sono presentati al trasporto.

Campo di applicazione:

I residui presenti negli imballaggi scartati, vuoti, non ripuliti, possono essere solamente materie pericolose appartenenti alle classi 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 o 9. Inoltre, non devono includere:
- materie assegnate al gruppo di imballaggio I o per le quali è presente "0" nella colonna (7a) della tabella A del capitolo 3.2, nè
- materie classificate come materie esplosive desensibilizzate della classe 3 o 4.1; nè
- materie classificate come materie esplosive autoreattive della classe 4.1; nè
- materiali radioattivi; nè
- amianto (ONU 2212 O ONU 2590), bifenili policlorurati (ONU 2315 e ONU 3432), bifenili polialogenati o terfenili polialogenati (ONU 3151 e ONU 3152).

Disposizioni generali:

Gli imballaggi scartati, vuoti, non ripuliti con residui che presentano un pericolo primario o sussidiario della classe 5.1 non devono essere caricati alla rinfusa insieme a imballaggi, scartati, vuoti, non puliti con residui che presentano pericolo di altre classi.

Gli imballaggi scartati, vuoti, non ripuliti con residui che presentano un pericolo primario o sussidiario di Classe 5.1 non devono essere imballati con altri imballaggi, scartati, vuoti, non puliti con residui che presentano pericoli di altre classi nello stesso imballaggio esterno.

Delle procedure di selezione documentate devono essere messe in atto sul luogo di carico in modo da garantire che siano soddisfatte le prescrizioni applicabili a tale rubrica.

NOTA: Tutte le altre disposizioni dell'ADR devono essere applicate.
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ADR

ADR è l’accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada, acronimo di “Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”. L'Accordo è stato sottoscritto a Ginevra il 30 settembre 1957 sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, ed è entrato in vigore il 29 gennaio 1968. Con il D.Lgs. 40/2000 (GU n. 52 del 03.03.2000) è stata istituita la figura del Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (Consulente ADR). Il D.Lgs. 40/2000 è stato poi abrogato dal D.Lgs. 35/2010.


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